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L'imposta municipale unica sugli immobili: chi e che cosa colpisce, a chi va il gettito e quanto si pagherà
Introduzione - Governo Berlusconi
L'IMU, Imposta municipale propria, trae le proprie origini dal decreto legislativo n. 23 nel 2011 intitolato "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", deliberato dal governo Berlusconi. L'articolo 8 del decreto stabilisce che l'IMU "sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
Modifiche - Governo Monti
La disciplina di questa imposta è stata profondamente modificata dal Governo Monti con il cosiddetto decreto "salva Italia", poi convertito nella legge n. 214 del 2011. I cambiamenti principali sono stati; a) l'estensione dell'imposta anche all'abitazione principale; b) l'anticipo dell'entrata in vigore dell'imposta dal 2014 al 2012.
Nella formulazione del decreto legislativo n. 23 nel 2011 l'IMU andava infatti a colpire gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle pertinenze della stessa, intendendo come abitazione principale "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".
Sempre il decreto legislativo n. 23 nel 2011 stabiliva che "L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014". Il decreto "salva Italia" ha invece sostanzialmente anticipato al 2012, seppur "in via sperimentale", l'applicazione dell'IMU.
Chi colpisce
L'imposta viene quindi applicata al possesso di immobili e colpisce il proprietario o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per le aree demaniali in concessione il soggetto passivo è il concessionario, mentre per immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
Cosa colpisce
L'imponibile cui l'IMU viene applicata è costituito dal valore catastale dell'immobile rivalutato del 5% (del 25% per i terreni agricoli) moltiplicato per un moltiplicatore (che varia a seconda del gruppo catastale di appartenenza dell'immobile).
Quanto colpisce
Per calcolare l'imposta dovuta al valore imponibile calcolato come descritto in precedenza si applica un'aliquota:
- pari allo 0,76% (aliquota base), ma i singoli comuni possono autonomamente decidere di incrementare o diminuire l'aliquota dello 0,3%;
- pari allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, ma i singoli comuni possono autonomamente decidere di incrementare o diminuire l'aliquota dello 0,2%;
- pari allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ma i singoli comuni possono autonomamente decidere di diminuire l'aliquota allo 0,1%.
Per l'abitazione principale è prevista una detrazione fissa pari a 200 euro, più una detrazione di 50 euro per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni avente domicilio nell'immobile e fino a un massimo di 400 euro.
A chi va il gettito
Il gettito derivante dall'IMU sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze è riservata integralmente al Comune in cui è ubicato l'immobile in oggetto. Tra il 2012 e il 2014 ("periodo sperimentale") il gettito derivante dall'IMU su tutti gli immobili tranne l'abitazione principale è destinato per il 50% allo Stato.
Quando si paga
La legge n. 214 del 2011 prevedeva il pagamento dell'IMU in due rate di pari importo con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, o un unico versamento il 16 giugno. La legge n. 44 del 2012 (che ha convertito il d.l. 16 del 2012) ha modificato la disciplina per il 2012 riguardo all'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze: solo per questa ultima tipologia di immobili il pagamento potrà essere effettuato in tre rate il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 dicembre, ferma restando la possibilità di effettuare il pagamento in due sole rate.
Si sposta al 24 giugno il tax freedom day. È un record
Da più parti, fin dal suo primo giorno, il 2011 appena iniziato è stato descritto come “l’anno senza ponti”, prospettiva non certo esaltante per i lavoratori desiderosi di vacanze. Probabilmente, gli italiani troveranno ancora meno piacevoli le stime elaborate dall’ufficio studi dell’Associazione artigiani di Mestre riguardo la pressione fiscale, che continua a crescere, costringendoli a lavorare sempre di più per mettere da parte un gruzzolo sufficiente a regolare i conti con il Fisco.
L’estate libera dalle tasse
Secondo la ricerca, nel 2011 in Italia il tax freedom day (ossia il giorno a partire dal quale il reddito prodotto dal singolo contribuente non è più destinato a pagare le tasse e i contributi, ma può essere liberamente destinato alle sue spese personali) arriverà il 24 giugno.
Purtroppo si tratta dell’ennesimo record in proposito: a partire dal 1990, il giorno di “liberazione dal Fisco” non era mai arrivato così tardi (nel 2010, la ricorrenza cadde il 23 giugno). Nel 1990 il giorno di liberazione cadeva il 7 giugno, nel 1994 il 12, nel 1998 il 17 giugno.
Pressione fiscale inarrestabile
Lo slittamento in avanti del tax freddom day, ovviamente, dipende dal progressivo innalzarsi della pressione fiscale, che nell’ultimo decennio non ha conosciuto sosta. Attualmente, il Fisco si impadronisce del 47,7% del reddito per un quadro e del 34,5% di quello di un operaio.
Principale responsabile della situazione è il famigerato drenaggio fiscale (in inglese, fiscal drag). In sostanza, la crescita della pressione fiscale (rapporto tra la somma di imposte dirette, imposte indirette, contributi sociali e PIL di un Paese) è determinata dall’espansione inflazionistica dei redditi in presenza di aliquote fiscali crescenti stabilite. In seguito alla spinta dell’inflazione (che riduce il potere d’acquisto della moneta) e alla crescita dei salari (che comunque si è verificata nel corso del tempo), i lavoratori vedono rientrare il proprio reddito in scaglioni di aliquote Irpef più elevate, subendo – come conseguenze – un aumento dell’incidenza fiscale in termini percentuali e una riduzione del reddito disponibile.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce tempi e modi dei rimborsi fiscali
L’Agenzia delle Entrate mette il Fisco con le spalle al muro e, con la circolare n.49/E dell’1 ottobre scorso, chiarisce modalità e princìpi cui l’amministrazione finanziaria deve necessariamente attenersi in tema di esecuzione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie. Basta tempi lunghi, in alcuni casi – sia essa favorevole o sfavorevole al Fisco – la sentenza deve essere eseguita in tempi certi.
Princìpi cui attenersi e da rispettare
Con il suo intervento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esecuzione delle sentenze deve garantire la certezza e l’effettività dell’obbligazione tributaria (in altri termini, ad affermare il principio che le tasse sono un dovere civico) quanto l’integrità patrimoniale del contribuente. Custodi e alfieri di tali princìpi, gli uffici tributari hanno dunque l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze, senza considerare se queste siano a favore o contrarie all’Amministrazione finanziaria.
I tempi dei rimborsi
Proprio come è chiamata a provvedere al recupero delle somme per le pendenze tributarie dei contribuenti, l’Amministrazione deve provvedere in tempi ragionevoli ai rimborsi che spettano quest’ultimi.
Secondo le indicazioni contenuti nella circolare n.49/E, per quanto riguarda i rimborsi fiscali è necessario che gli Uffici tributari si attengano a quanto predisposto dagli articoli 68 e 69 del D. Lgs. 546/1992.
In particolare, l’articolo 68 – che si applica a controversie aventi a oggetto avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti che irrogano sanzioni e iscrizioni a ruolo – statuisce che per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari non sia necessario attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente, né alcuna specifica richiesta o sollecito. In questo caso, dunque, le somme versate in eccesso devono essere restituite entro novanta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della Segreteria della Commissione tributaria all’ufficio (ciò è riferito alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, ma – ragionevolmente – può essere esteso anche alle Commissioni regionali e alla Commissione tributaria centrale).
Nei casi di giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori, pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili, vale invece quanto prescritto dall’articolo 69. In questi casi, contrariamente a quanto visto precedentemente, l’Amministrazione è tenuta a effettuare il rimborso solo in esecuzione di sentenze passate in giudicato.